Informativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
L’art. 2, commi 10 – 11, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010) ha prorogato sino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, mantenendo il limite massimo di spesa consentita per usufruire del beneficio pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Contestualmente, è stata messa a regime l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulle abitazioni.
Inoltre, l’art. 2, comma 10, lett. c, della legge 191/2009 ha confermato la detrazione IRPEF del 36% per gli acquirenti di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, ristrutturazione o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. In particolare, l’agevolazione si applica in tale ipotesi a condizione che: - gli interventi di recupero, realizzati sull’intero fabbricato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012; - l’acquirente stipuli il rogito entro il 30 giugno 2013. Viene confermato, inoltre, l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera (originariamente introdotto dall’art. 35, comma 19, della legge 248/2006) previsto, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, sia per gli interventi di recupero edilizio, sia per l’acquisto delle abitazioni situate in fabbricati interamente ristrutturati. Diversamente, come chiarito dalla C.M. n. 12/E del 19 febbraio 2008, al solo fine di usufruire dell’aliquota IVA del 10% non è comunque più richiesta la separata indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 (tale adempimento, pertanto, è stato obbligatorio solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in base all’art.1, comma 388, della legge 296/2006). Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 sino al 31 dicembre 2012, il regime applicabile agli interventi di recupero edilizio residenziale è il seguente:
INTERVENTI AMMISSIBILI Manutenzione ordinaria (solo per lavori su parti comuni condominiali, esclusi se interni a singole abitazioni) sostituzione integrale o parziale di pavimenti; riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; rifacimento pavimentazione esterne senza modifiche ai materiali, sostituzione tegole; riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazione recinzioni; sostituzione di elementi di impianti tecnologici; sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. Manutenzione straordinaria sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare; realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; interventi finalizzati al risparmio energetico. Restauro e risanamento conservativo modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Ristrutturazione edilizia riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni; costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai; interventi di ampliamento delle superfici; interventi di demolizione e fedele ricostruzione. Eliminazione barriere architettoniche Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici; citofoni, impianti di ascensori); rifacimento di scale ed ascensori; inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. Opere finalizzate alla cablatura degli edifici Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza; Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1997, n. 280. Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: ad es. sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa Opere finalizzate al risparmio energetico La tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica La normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno del 16 gennaio 1996 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Ma la legge, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi "devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari". La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. La rilevanza degli interventi - che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i comuni, anche per la necessità di intervenire, come si č detto, sulla rete dei servizi - non può, infatti, essere sottovalutata. Pertanto, è da ritenere che, ai fini dell'applicazione della disposizione, debbano essere i privati, di norma, a predisporre "progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del comune, per una approvazione di tipo "edilizio": ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari. E’ appena il caso di rilevare che la disposizione in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, deve essere estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, dovendo interpretare l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici come una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente. Interventi di messa a norma degli edifici La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all'applicazione della legge 46/1990. Si tratta, quindi, di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione meglio individuati all'articolo 1 della legge 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria di intervento edilizio Opere finalizzate ad evitare infortuni domestici installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; montaggio di vetri antinfortunistica; installazione di corrimano lungo le scale. Opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi rafforzamento, sostituzione od installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. LE SPESE DETRAIBILI La detrazione, nell’attuale misura del 36%, si applica con riferimento alle spese pagate (con bonifico bancario o postale) sino al 31 dicembre 2012 (secondo il criterio di cassa, ossia a prescindere dalla data della fattura o di quella di esecuzione dei lavori) ed effettivamente rimaste a carico di ciascun soggetto tra quelli individuati come potenziali beneficiari dell’agevolazione. Tra i costi detraibili, rientrano quelli relativi: alla progettazione dei lavori; all'acquisto dei materiali; all'esecuzione dei lavori; alle altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; alla relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; alle perizie e sopralluoghi; all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, alle autorizzazioni, alle denunzie di inizio lavori; agli oneri di urbanizzazione; ad altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame. Non sono, invece, in ogni caso computabili nel beneficio fiscale gli interessi passivi per i mutui contratti per l’esecuzione degli interventi ed i costi di trasloco e di custodia dei mobili. E’ necessario, poi, per poter fruire della detrazione, che tutte le fatture e le ricevute siano intestate ai soggetti che intendono beneficiarne. Nell’ipotesi di spese sostenute per lavori sulle parti condominiali le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamente al condominio. In questo caso la detrazione spetta a tutti i condomini, per le spese pagate dall’Amministratore entro il 31 dicembre 2012 e da questi ripartite secondo le quote millesimali. GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE AI BENEFICI La raccomandata al Centro Operativo di Pescara In primo luogo il contribuente (comproprietario o detentore, amministratore condominiale o condomino) dovrà, necessariamente prima dell’inizio degli interventi, inviare per raccomandata il prescritto Modello di comunicazione, debitamente compilato, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21 - 651293. A tal fine, con Provvedimento ministeriale del 17 marzo 2006, è stato approvato il nuovo Modello di comunicazione di inizio lavori, con le relative istruzioni, che viene fornito in Allegato al presente documento e che, comunque, è reperibile gratuitamente anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Da evidenziare che la comunicazione può essere inviata anche nella stessa giornata di inizio dei lavori, purchè in un momento antecedente all’inizio stesso (C.M. n.15/E/2005). Alla comunicazione deve essere, inoltre, allegata la fotocopia della seguente documentazione: DIA o comunque provvedimento autorizzativo dei lavori previsto dalla legislazione urbanistica4; domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; ricevute del pagamento ICI dal 1997 (non necessarie nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI, quale ad esempio l'inquilino. Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non vanno allegate le ricevute ICI); delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali (qualora successivamente alla trasmissione della tabella di ripartizione delle spese, l’importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese al Centro Operativo di Pescara, senza però inviare nuovamente la comunicazione preventiva all’inizio dei lavori, cfr. C.M. n.57/E/1998); dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, rilasciata dal proprietario dell'immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli o dai familiari conviventi. Più semplicemente, in luogo della suddetta documentazione il contribuente può provvedere ad inviare, unitamente al Modello di comunicazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (esente da imposta di bollo), nella quale lo stesso dichiari di essere in possesso della documentazione necessaria, fornendo la propria disponibilità ad esibirla su richiesta degli uffici finanziari. La dichiarazione di esecuzione dei lavori Nell’ipotesi di lavori la cui spesa complessiva superi i 51.645,69 euro (lire 100.000.000) va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l’attestazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti, geometri, o di altro soggetto abilitato. In tal ambito, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.21/E del 23 aprile 2010, ha specificato che l’eventuale mancato invio della citata documentazione non è causa di decadenza dal beneficio. Infatti, considerato che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48.000 euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro)5, l’Agenzia ha chiarito che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione debba considerarsi superata a partire dal suddetto periodo d’imposta. La raccomandata con ricevuta di ritorno alla ASL Ulteriore raccomandata (vedi fac-simile di seguito), con ricevuta di ritorno, va poi inviata, preventivamente all’inizio dei lavori, alla ASL competente per territorio sulla base del luogo in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente dovrà specificare le seguenti informazioni: ubicazione lavori; dati del committente; natura delle opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei lavori; impresa esecutrice delle opere; assunzione di responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione. La raccomandata è prevista nei casi di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), in particolare: cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono in tale obbligo per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera (es. affidamento successivo di parte dei lavori ad altra impresa); cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. Resta inteso che, per i cantieri che non ricadono nei summenzionati casi e quindi non soggetti all'obbligo di notifica preliminare, l'invio della raccomandata non è previsto. Come si effettuano i pagamenti – Bonifici e Fatture Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che le spese siano pagate tramite bonifico bancario, entro il 31 dicembre 2012, da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione; la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico (art.1, comma 3, del DM 41/1998). Da segnalare che, stanti le precisazioni ministeriali fornite con la Circolare n.24/E/2004, il pagamento può avvenire anche tramite bonifico postale, in quanto contiene tutte le citate informazioni richieste per la fruizione del beneficio6. Inoltre, con la R.M. n. 353/E del 7 agosto 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 36% è riconosciuta anche in caso di pagamento mediante bonifico on–line. Tuttavia, laddove l’utilizzo di tale bonifico non consenta l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM 41/1998 (quali, ad esempio, il codice fiscale dell’ordinante o la partita IVA del destinatario del pagamento), è necessario che il contribuente provveda a fornire tali dati alla banca, che poi adempierà al suo obbligo di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Non vige, comunque, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico per le seguenti spese ammesse in detrazione (cfr. istruzioni al Modello 730): spese relative agli oneri di urbanizzazione; ritenute di acconto operate sui compensi (ivi compresa la ritenuta del 4% operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sui corrispettivi relativi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, ai sensi dell'art. 25-ter del D.P.R. 600/19737); imposta di bollo; diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori. Inoltre, come chiarito dalla R.M. n.229/E/2009, il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), effettuato tramite conto corrente e non con bonifico, consente di accedere ugualmente alla detrazione del 36%, in virtù del fatto che, per i pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni non è richiesta la modalità del bonifico, trattandosi di versamenti effettuati con modalità obbligate (cfr. appendice alle istruzioni del Modello UNICO Persone Fisiche, alla voce "Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio"). Per tutte le altre spese detraibili (cfr. precedente Paragrafo 4) è necessario indicare nel bonifico il codice fiscale del contribuente che intende fruire del beneficio, e, nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti che sostengono la spesa, avendo quindi diritto alla detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di ognuno di essi. Tuttavia, se nel bonifico è stato indicato il solo codice fiscale del soggetto che ha provveduto ad inviare al Centro di Pescara la comunicazione di inizio lavori, la detrazione viene comunque riconosciuta anche agli altri aventi diritto, purché indichino nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico. Infine, nel caso di lavori condominiali, quest’ultimo dovrà contenere oltre al codice fiscale del condominio anche quello dell’amministratore o del condomino che provvede materialmente al pagamento. E’ necessario, poi, per poter fruire della detrazione, che tutte le fatture e le ricevute siano intestate ai soggetti che intendono beneficiarne. Nell’ipotesi di spese sostenute per lavori sulle parti condominiali, le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamente al condominio e la detrazione compete a ciascun condomino, con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore, e limitatamente alla quota di spese a lui imputata (su base millesimale) ed effettivamente pagata al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. C.M. n.95/E/2000 e C.M. n.122/E/1999). In tal caso, come attestazione della somma che il singolo condomino ha diritto di portare in detrazione, può essere utilizzata una certificazione rilasciata dall’amministratore nella quale quest’ultimo specifichi le spese attribuite e pagate dal contribuente, secondo la ripartizione per quote millesimali (cfr. C.M. n.122/E/1999 e R.M. n.442/E/2008). In particolare, tenuto conto che attualmente il limite massimo di spesa detraibile è collegato all’unità immobiliare e non più anche a ciascun avente diritto, nella quietanza di pagamento che l’amministratore deve rilasciare al condomino deve esser indicata specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni, riferita a ciascuna delle unità immobiliari eventualmente possedute dal condomino (R.M. n.124/E/2007). È stato, inoltre, chiarito dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n.15/E/2005) che, nel caso in cui tutti gli adempimenti, compreso il bonifico, siano stati effettuati a nome di un contribuente, mentre le fatture riportano anche il nominativo del coniuge a carico dello stesso, la detrazione può competere, anche per intero, al soggetto che ha provveduto agli adempimenti richiesti, purché il suo nome compaia nella fattura emessa dall’impresa che ha eseguito gli interventi. In ogni caso, è necessario che il contribuente conservi le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario o postale. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni, può essere conservata la citata certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio (cfr. C.M. n.122/E/1999 e anche istruzioni alla compilazione del Modello 730). Indicazione della manodopera in fattura Ai sensi dell’art.1, comma 19, della legge n.244/2007 e dell’art.2, comma 15, della legge n.203/2008, anche per il quinquennio 2008-2012, la detrazione del 36% spetta con l’ulteriore condizione relativa all’indicazione del costo della manodopera, da inserire in fattura da parte dell’impresa che esegue la prestazione di recupero del patrimonio edilizio abitativo (originariamente introdotta dall’art.35, comma 19, del D.L. 223/2006, convertito, con modifiche, nella legge 248/2006). Diversamente, come chiarito dalla C.M. n.12/E del 19 febbraio 2008, a partire dal 1° gennaio 2008, l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, come avveniva, invece, per le fatture emesse dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007. Pertanto, unicamente ai fini dell’applicabilità della detrazione, il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce un’ipotesi ulteriore di decadenza dal diritto a tale beneficio fiscale, che si aggiunge ai casi di diniego dell’agevolazione elencati, tassativamente, nell’art.4 del D.M. 18 febbraio 1998, n.418 (cfr. C.M. n.28/E/2006, par.11). In merito, l’Amministrazione Finanziaria, nella Circolare n.11/E/2007, ha chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo. Il costo della manodopera deve essere specificato in fattura con i criteri seguenti: è sufficiente l'indicazione complessiva e non puntuale del costo della manodopera; è sufficiente l'indicazione complessiva del costo della manodopera, qualora siano impegnati più dipendenti nell'esecuzione dell'intervento; nell’ipotesi di ditta individuale e/o di lavori eseguiti direttamente dal titolare, il costo della manodopera non va indicato, in quanto trattasi di reddito d’impresa. In tal caso tuttavia, occorre specificare in fattura che si tratta di lavori eseguiti dal titolare della ditta; qualora i lavori siano eseguiti sia dal titolare della ditta che da propri dipendenti, l’indicazione in fattura del costo della manodopera è limitata al solo costo relativo ai dipendenti; in presenza di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente da parte dell'appaltatore principale dei lavori devono in ogni caso contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore); l'obbligo d'indicazione del costo della manodopera trova applicazione anche alle ipotesi di cessioni di beni con posa in opera degli stessi. In tal ambito, è stato, inoltre, precisato che la mancanza dell’indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative ad acconti, per gli interventi di recupero sulle abitazioni, non è causa di decadenza dall’agevolazione (R.M. n.167/E/2007). In ogni caso, tale indicazione si rende obbligatoria per tutte le fatture emesse a saldo, nelle quali deve essere evidenziata la manodopera utilizzata per l’intera esecuzione dei lavori di recupero edilizio, compresa quella impiegata da eventuali subappaltatori. In relazione ai dubbi sorti sull’operatività di tale obbligo, in presenza di pagamenti effettuati successivamente alla data di emissione della fattura, la R.M. n.124/E/2007 ha chiarito che il costo della manodopera non deve essere indicato per le fatture emesse prima del 4 luglio 2006 e pagate dal contribuente in un secondo tempo. In assenza di chiarimenti ministeriali, si ritiene che per "costo della manodopera" s’intenda la retribuzione lorda (pari all’imponibile contributivo e fiscale) corrisposta ai lavoratori dipendenti impiegati dall’impresa nell’esecuzione dei lavori. In sostanza, il costo della manodopera, da indicare separatamente in fattura rispetto al corrispettivo complessivo dell’intervento, è dato dal costo che l’impresa esecutrice dei lavori sostiene con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati e non dal costo sostenuto dal privato committente che fruirà della detrazione IRPEF. La misura, infatti, rientra tra le disposizioni (previste in origine, nel D.L. 223/2006) volte a far emergere il lavoro nero. ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI L’art.1, comma 17, lett. b), della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha ripristinato la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che provvedano anche alla successiva vendita o assegnazione, introdotta per la prima volta dal 1° gennaio 200210, ed in vigore fino al 30 giugno 2007. Da ultimo, l’art.2, comma 10, lett.c, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), ha ulteriormente prorogato i termini di applicazione di tale beneficio fiscale. Pertanto, l’applicabilità dell’agevolazione è attualmente riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni: i lavori di recupero devono consistere tassativamente in interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art.31, primo comma, lettera c, d, legge 457/78, trasfuso nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001); tali lavori devono essere eseguiti sull'intero fabbricato dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012; il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il beneficio si applica anche in caso di vendita di una singola unità abitativa, in quanto non è richiesta la cessione contestuale di tutte le unità immobiliari; i predetti lavori devono essere realizzati da una impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato. Per questa fattispecie, la detrazione del 36% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Conseguentemente, in presenza di più soggetti che sostengono le spese per l’acquisto di una singola abitazione ristrutturata, la detrazione spetta nel limite massimo di 48.000 euro, da suddividere fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi. Alla luce dell’attuale normativa deve ancora essere chiarito se il beneficio possa comunque rendersi applicabile, in presenza di tutte le condizioni di legge (rogito entro il 30 giugno 2013 e lavori ultimati entro il 31 dicembre 2012) nell’ipotesi in cui tali lavori siano iniziati prima del 1° gennaio 2008 data di ripristino delle agevolazioni, dopo l’interruzione del 2007. Dal tenore letterale di tale disposizione sembrerebbe escludersi l’applicazione dei benefici tenuto conto che la norma vigente limita i benefici ai lavori eseguiti dal 1° gennaio 2008. Un’interpretazione più in linea con le agevolazioni del 36% per l’acquisto delle unità immobiliari ristrutturate riterrebbe sufficiente, per l’applicazione della detrazione, che l’ultimazione dei lavori avvenga partire dal 1° gennaio 2008, a prescindere dalla data di inizio dei lavori di ristrutturazione. In via generale, rimangono, poi, confermati i precedenti chiarimenti ministeriali forniti in materia (cfr. anche C.M. n.24/E del 10 giugno 2004), secondo i quali: nell’ipotesi di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell’immobile. Resta fermo che il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013. In ogni caso, anche gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo dei 48.000 euro. Pertanto, nell’anno in cui è stipulato il rogito, l’ammontare su cui calcolare la detrazione sarà pari ai 48.000 euro diminuiti delle somme relative agli acconti già considerate per il riconoscimento del beneficio (cfr. Istruzioni al Modello 730); il prezzo d’acquisto su cui calcolare la detrazione (pari al 36% applicato sul 25% del prezzo dichiarato nell’atto) comprende anche l’IVA, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile e che, come tale, contribuisce a determinare la spesa complessiva; la detrazione opera solo se oggetto di acquisto sia un’unità immobiliare di tipo residenziale (accatastata come "casa di abitazione"), mentre non è applicabile nel caso di acquisto di unità immobiliari che, sebbene facciano parte di un edificio interamente ristrutturato, non siano di tipo abitativo. In sostanza non si può fruire del beneficio fiscale nell’ipotesi, ad esempio, di acquisto di un box posto all’interno di un fabbricato ristrutturato; l’agevolazione può applicarsi anche per le unità diverse da quelle di tipo residenziale solo nell’ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente a quelle abitative e siano qualificate in atto quali pertinenze di queste ultime. In tal caso, però, la detrazione del 36% deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (casa e pertinenza), nel limite massimo di 48.000 euro; se, invece, con lo stesso atto vengano acquistate contestualmente due abitazioni, il limite dei 48.000 euro è riferibile ad ognuna delle unità immobiliari (con l’effetto di una soglia massima del beneficio pari a 96.000 euro); hanno diritto al beneficio il proprietario, il nudo proprietario ed il titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione (uso, usufrutto, abitazione). Pertanto, nell’ipotesi in cui In tal ambito è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.1/E/2007, precisando ulteriormente che, qualora nell’atto di vendita non sia indicato espressamente il prezzo d’acquisto dell’usufrutto, il contribuente potrà applicare, ai fini della detrazione, i sistemi di calcolo previsti dagli artt.46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 13111, sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del diritto. Nell’ipotesi, inoltre, di acquisto congiunto dell’usufrutto la detrazione è comunque riconosciuta solo al soggetto intestatario della fattura e nei limiti del valore del diritto allo stesso attribuibile. Infine, con la R.M. n.457/E del 1° dicembre 2008, è stata ammessa la possibilità di fruire della detrazione del 36% per il soggetto non primo acquirente di un’abitazione facente parte di un edificio ristrutturato, anche se colui che ha acquistato direttamente dall’impresa che ha eseguito gli interventi di ristrutturazione non aveva in realtà usufruito dell’agevolazione a lui spettante. In tale ipotesi, è stato precisato che il nuovo acquirente subentra comunque nel beneficio inizialmente riconosciuto al precedente proprietario (ancorché questi non se ne sia avvalso), potendo fruire della detrazione del 36% in relazione alle quote residue, maturate a partire dal periodo d’imposta in cui l’abitazione è stata acquistata. Ciò, però, a condizione che il medesimo soggetto venga in possesso della documentazione attestante la ristrutturazione dell’immobile, comprensiva della copia di concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell’atto di acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare l’agevolazione. |
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